Nomina dell’Energy Manager – dal 01 marzo al 30 Aprile

Scadenza

Il 30 aprile di ogni anno è il termine per la nomina del responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia (Energy Manager).

Soggetti obbligati

Tutti i soggetti consumatori di energia pubblici e privati, persone fisiche e giuridiche, enti e associazioni operanti nel settore industriale, terziario, civile e dei trasporti sono obbligati a nominare l’Energy Manager se nell’anno precedente hanno consumato più di:

• 10.000 tep (tonnellata equivalente di petrolio) nel settore industriale;

• 1.000 tep nel settore civile.

Come valutare i consumi

I nostri consulenti sono a disposizione per una valutazione dei consumi conseguiti. Sarà necessario un’analisi approfondita ma non dettagliata deducibile dalle semplici bollette dell’energia consumata e/o prodotta (autoconsumo o altro) per la produzione di beni (semilavorati, manufatti, ecc.) o per la prestazione di servizi (trasporto di persone e di merci, illuminazione, climatizzazione, ecc.), indipendentemente dal fatto che vengano utilizzati in proprio o destinati a terzi.

Per voi verrà fatta la fase preliminare di analisi energetica per la valutazione riferita ai consumi globali. Si ottiene cumulando quelli relativi alle diverse fonti (incluse quelle rinnovabili, detti centri di produzione di energia) e ai diversi usi per tutti i tuoi centri di consumo di energia (se ci sono più centri di consumo, non è obbligatorio ma potrebbe essere utile nominare un Energy Manager per ogni centro). In questa prima fase di valutazione non è richiesta l’analisi dettagliata dei centri di consumo e produzione.

Nella seguente tabella riportiamo, per le più diffuse tipologie di vettore energetico, il fattore di conversione in TEP:

Gas naturale Energia elettrica acquistata o prodotta da fonti rinnovabili Benzine Gasolio Olio combustibile Calore consumato da fluido termovettore acquistato
1.000 Sm3 MWh 1000 litri 1.000 litri t MWh
0,836 0,187 0,79 0,860 0,98 0,103

Chi deve effettuare la nomina

La nomina del responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia spetta al legale rappresentante del soggetto obbligato. La comunicazione può essere firmata anche da un altro soggetto, purché abilitato o delegato appositamente. L’energy manager viene nominato da soggetti (aziende, enti locali, etc.) sottoposti all’obbligo in base ai consumi annui espressi in fonti primarie (10.000 tep/anno per il settore industriale e 1.000 tep/anno per gli altri settori – un tep corrisponde a circa 5.350 kWhe, 11.600 kWht e 1.200 m3 di gas metano).

Se risulti essere nelle fasce d’obbligo della nomina di Energy Manager, a seguito della nostra analisi, verrà proposto preventivo per l’incarico a cui seguirà l’immediata iscrizione.

Termine per comunicare la nomina

Il periodo per comunicare il nominativo è tra 01 Marzo ed il 30 aprile di ogni anno, per la verifica del rispetto del termine farà fede il timbro postale di spedizione; quindi, è opportuno conservare per almeno cinque anni una copia della

comunicazione e la relativa ricevuta.Se per un soggetto decade l’obbligo di nomina, è opportuno che esso lo comunichi alla FIRE per evitare accertamenti inutili.

Se non sei obbligato ma ritiene utile nominare l’Energy Manager, ti faremo un ottimo servizio di consulenza e seguiremo la stessa procedura indicata per i soggetti obbligati.

Se hai già un Energy Manager e lo vuoi sostituire: l’obbligo per i soggetti con consumi oltre la soglia prevista dall’articolo 19 della Legge 10/91 è procedere alla nomina entro il 30 aprile di ciascun anno. Se il responsabile nominato (energy manager) dovesse cambiare durante l’anno non vi è obbligo o necessità di comunicarlo, si comunicherà il nuovo nome con la nomina dell’anno successivo. Lo stesso vale per i soggetti che procedono alla nomina volontaria, si potrà comunicare il nuovo nominativo l’anno successivo.
Proprio per tener conto della possibilità che un energy manager possa interrompere il rapporto di collaborazione/lavoro, per garantire una continuità di comunicazione con il nominante viene richiesto il nominativo di un referente diverso dall’energy manager.

 

Sanzioni

L’omissione o il ritardo della nomina comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.164,57 a 51.645,69 euro.